Con questo post vogliamo occuparci di un argomento estremamente attuale: il contributo di autonoma sistemazione.
Sarebbe innanzitutto opportuno chiarire come il contributo di autonoma sistemazione non sia un risarcimento morale nei confronti delle popolazioni terremotate; al contrario esso rappresenta uno dei provvedimenti di sostegno nei confronti di quei “nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità”.
Giova ricordare inoltre che “i benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.”
Fatte queste doverose premesse, cosi come sancito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile attraverso l’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, passiamo ad un dato che probabilmente non tutti conoscono. Il comune di Norcia ha corrisposto dall’inizio dell’emergenza sino ad oggi ben 5.906.906,64 € di contributi ai cittadini che ne hanno fatto richiesta attraverso l’apposito modulo di autocertificazione.
Senza voler polemizzare circa i criteri di priorita’ di erogazione (si poteva molto banalmente numerarle e liquidarle per ordine di ricezione, ma forse era troppo complicato…) vorremmo soffermare la nostra attenzione su due aspetti fondamentali: TITOLARITA’ al contributo e RESIDENZA. Partiamo da quest’ultimo.
Che cos’e’ la residenza? E’ il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l’individuo vive con una certa stabilità, non perpetua ma duratura, e nel quale ha l’intenzione di stabilire la propria abitazione.
L’iscrizione anagrafica e lo status di residenza che né consegue, è regolata dall’art. 5 della legge 4/4/2012 n. 35 entrata in vigore il 9/5/2012 e viene effettuata attraverso la presentazione al Comune competente dalle dichiarazioni anagrafiche. Tali dichiarazioni vengono rese compilando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Interno.
L’ufficiale d’anagrafe nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni, è tenuto alla loro registrazione.
Successivamente, le autorità competenti, solitamente la Polizia Municipale, svolgono gli accertamenti nei 45 giorni successivi dalla data di presentazione delle dichiarazioni. Nel caso in cui, gli accertamenti diano esito negativo l’ufficiale di anagrafe, deve provvedere a darne comunicazioni all’interessato il quale ha 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate anche da documenti. Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale dovrà darne motivazione nel documento finale di rigetto in cui viene altresì comunicato il ripristino della posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione.
Sulla base di quanto inequivocabilmente stabilito dalla legge, vorremmo confrontarci con i nostri lettori domandando se risulta loro che vi siano cittadini (magari vicini di casa) aventi lo status di residenti ma che in realta’ non vivono abitualmente nella dimora dichiarata? In caso di risposta positiva, perche’ si consente il perdurare di questa condotta fraudolenta?
Veniamo ora al concetto di titolarita’ del contributo.
Citando nuovamente l’O.C.D.P.C. 388 del 26 agosto 2016, hanno diritto all’autonoma sistemazione quei soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’.
Ma siamo proprio certi che tutti i beneficiari dei mandati di pagamento versino in queste condizioni? E’ possibile che qualcuno recentemente rientrato nella propria abitazione poiche’ illesa, non abbia comunque usufruito di sostegni economici non dovuti?
Ebbene, leggendo i quotidiani nei giorni scorsi, abbiamo appreso che il sindaco si congratula con la Guardia di Finanza la quale “con il suo attento e scrupoloso lavoro, sta effettuando controlli sulle liste emesse dal Comune di Norcia, dei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione onde evitare il danno erariale alle casse del Comune”.
Proprio quel Comune aggiungiamo noi che, attraverso i propri uffici ha lavorato tutte le pratiche di assegnazione del contributo eseguendo materialmente i mandati di pagamento e ancora, proprio quel Comune che ha concordato la residenza a quei soggetti che oggi la Guardia di Finanza sta inquisendo poiche’ non in possesso dei requisiti necessari!
Nuova Norcia
“Libertà è partecipazione”
Carissima Nuova Norcia,
Hai dimenticato un dettaglio fondamentale. Poiche’ l’articolo e’ una parafrasis o una parodia del Cas, Contributo di autonoma sistemazione post eventi sismici 2016, il concetto di residenza ai fini della erogazione del predetto contributo e’ legato indissolubilmente alla “residenza AL MOMENTO DEL SISMA”. Ci sono nuclei familiari come il mio che per non propria scelta hanno dovuto eleggere domicilio in luogo diverso dalla propria residenza nursina. Credo debba essere specificato, altrimenti il tuo invito alla denuncia di situazioni diverse dalla descrittta e pertanto illegittime rischia di alimentare quella confusione sulla quale tanti, forse troppi hanno giocato per “pressare”, dissuadere, condizionare.
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