Quando una settimana fa, con un breve post sulle nostre pagine social, ponevamo l’attenzione sui solleciti di pagamento relativi alla TARI, ci prefiggevamo diversi obiettivi. Innanzitutto, animare il dibattito a beneficio di una popolazione rassegnata ad accettare supinamente qualunque provvedimento calato dall’alto. In secondo luogo, speravamo che qualche forza di opposizione condividesse le nostre stesse perplessità e per questo ringraziamo il gruppo consiliare di Noi per Norcia che attraverso un’apposita interrogazione ha acceso i riflettori sulla vicenda.
Chiariamo subito un aspetto; come stabilito dall’articolo 53 della Costituzione “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche”. Del resto, laddove non si fosse verificato il disastroso sisma e qualora fossimo rimasti a vivere nelle nostre abitazioni, avremmo continuato a pagare regolarmente utenze e tributi. Ma proprio difronte a questa ovvietà, come mai si è giunti a tale condizione? Ci rivolgiamo in particolare agli ultimi accorati sostenitori dell’amministrazione comunale che in questi giorni scrivono “non capisco dov’è il problema” oppure “ma scusate, perché noi non facciamo rifiuti?”
Cari concittadini, se era così evidente oltre che ipotizzabile, perché hanno atteso sei anni per richiedere il dovuto? Il sindaco reggente Boccanera ha dichiarato: “Norcia era uno dei pochissimi Comuni del cratere a non aver mai addebitato la tassa rifiuti ai residenti delle casette e agli operatori economici delocalizzati in strutture temporanee”. Ci consenta sindaco, perché non l’avete fatto? Parafrasando Andreotti, a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina, non sarà per caso che durante l’ultima campagna elettorale qualcuno ha raccattato voti assicurando che la TARI non sarebbe mai stata richiesta?
Sempre Boccanera, in merito alla prescrizione dei termini, afferma che i solleciti sono legittimi in virtù del D.L. 189 – 2016. Segnaliamo al sindaco reggente anche il D.L. 55 – 2018 che richiama la mancata applicazione di sanzioni o interessi e la possibilità di rateizzare. Senza voler scendere troppo nei tecnicismi, ricordiamo che la Corte dei conti ha chiarito come le S.A.E. e le strutture di delocalizzazione di attività commerciali, non rientrano nei casi di esenzione e rimborso previsti dall’art. 48 comma 16 del già citato D.L. 189. Ma quali sono questi casi? Ebbene, ci si riferisce a fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In buona sostanza ci stanno dicendo che le SAE in cui viviamo non sono parificabili alle nostre case distrutte dal sisma! Perfetto, anzi legittimo. Una curiosità, gli immobili senza alcun danno oppure le “strutture temporanee realizzate autonomamente” e tutt’ora in essere, come sono state disciplinate?
In attesa che la questione venga dipanata, vorremmo salutarvi con un ultimo quesito: ma il contributo di autonoma sistemazione, che fine ha fatto? Visto l’approssimarsi delle elezioni, non vorremmo rappresentasse un nuovo argomento su cui elemosinare qualche preferenza.
Nuova Norcia
“Libertà è partecipazione”
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