In tema di rifiuti, nell’attesa che si compia la tanto attesa “integrazione delle gestione esistente alla VUS” che ricordiamo sarebbe dovuta avvenire in base alla deliberazione A.T.I. n. 18 del 05 ottobre 2012 entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, vorremmo aggiungere un ulteriore spunto di riflessione all’intera vicenda.

Per fare ciò occorre partire dalla delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27 giugno 2005 attraverso la quale l’amministrazione conferi all’Avv. Borrione incarico formale affinché assistesse e tutelasse il Comune di Norcia in via giudiziale innanzi al T.A.R. dell’Umbria al fine di ottenere la sospensione nonché l’annullamento della nota dell’A.T.O. 3 Umbria datata 02 maggio 2005 con cui veniva comunicato l’insediamento dell’A.T.O. 3 Rifiuti e l’avvenuta deliberazione della relativa convenzione da parte di 17 comuni su 23 partecipanti.

Ed infatti attraverso apposito ricorso del 29 giugno 2005 i comuni di Norcia, Cascia, Scheggino e Sellano (all’epoca tutti di centro-destra) intavolarono una battaglia legale volta se non all’annullamento della costituzione dell’A.T.O. Rifiuti, almeno alla non obbligatorietà delle suddette municipalità di aderire al medesimo.

Troppo bruciante era risultata la ferita inferta dall’A.T.O. Acqua alle tasche dei cittadini che ipotizzare un secondo caso avente ad oggetto stavolta i rifiuti sarebbe stato un vero e proprio suicidio politico per coloro che avevano demagogicamente cavalcato il tema della gestione del servizio idrico durante tutta la campagna elettorale del 2004.

Senza voler scendere nei tecnicismi su cui fondava le proprie ragioni il ricorso, vorremmo solamente sottolineare che per intraprendere l’istanza di opposizione all’Avv. Borrione furono liquidati € 3.672,00 complessivi a titolo di acconto per competenze professionali.

Il trascorrere degli anni ha portato non solo il sindaco Stefanelli ad aderie al piano d’ambito affidando la gestione del servizio rifiuti alla VUS ma anche a produrre un’apposita nota datata 13 dicembre 2012 attraverso la quale comunicava alla segreteria del T.A.R. Umbria di “non avere più interesse” circa il suddetto ricorso che avrebbe visto proprio in data 19 dicembre 2012 la discussione in aula chiedendo unitamente che venisse dichiarata l’improcedibilità!

Ed infatti dalla lettura della sentenza n. 57 del 30 gennaio 2013 apprendiamo come il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima, si pronuncia definitivamente sul ricorso dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Questi i fatti COME SEMPRE suffragati da atti pubblici ed ufficiali. Lasciamo a ciascuno le proprie personalissime considerazioni, ricordando però che entro breve, ammesso che non l’abbia già fatto, l’Avv. Borrione presenterà un’apposita notula a saldo per le (INUTILI) consulenze rese e noi cittadini ci troveremo ancora una a volta a pagare per scelte operate da altri che ricordiamo dovrebbero fare l’interesse della collettività.

Nuova Norcia

“Libertà è partecipazione”

Allegati

Deliberazione A.T.I. n. 18 del 05 ottobre 2012

Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27 giugno 2005

Ricorso del 29 giugno 2005

Nota datata 13 dicembre 2012

Sentenza n. 57 del 30 gennaio 2013